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I modelli di utilità

Accanto ai brevetti per invenzioni, il nostro sistema prevede un secondo tipo di brevetto per trovati che sono detti modelli industriali. Tale espressione comprende due gruppi diversi di creazioni, detti rispettivamente modelli di utilità e disegni

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti (art. 82 c.p.i).
I modelli di utilità proteggono, dunque, tramite brevetto, le forme nuove del prodotto che diano al prodotto stesso una specifica efficacia o comodità funzionale.

I requisiti sono gli stessi dell’invenzione (novità, originalità o attività inventiva, industrialità, liceità), tenendo presente che l’originalità deve essere intesa in senso meno elevato che per le invenzioni.

Il brevetto ha efficacia per dieci anni senza possibilità di ulteriore rinnovo.

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Per ottenere il brevetto per modello di utilità occorre presentare presso l’Ufficio Marchi e Brevetti:

1. Domanda di brevetto per modello di utilità, utilizzando uno dei nuovi moduli predisposti dall'UIBM, compilata a macchina o al computer. Se necessario, avvalersi di fogli aggiuntivi.

Le istruzioni complete per la compilazione della domanda di brevetto
per modello di utilità sono disponibili sul 
sito dell'UIBM

2. Una copia del riassunto.

3. Una copia della descrizione del modello di utilità, che deve contenere:

  • un’indicazione breve e generica della natura tecnica del modello industriale
  • un'esposizione sufficientemente ampia dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione viene compilata
  • la descrizione vera e propria dell’invenzione, che deve essere sufficientemente chiara e completa perchè un esperto del settore possa attuare il modello in questione

4. Una copia delle rivendicazioni: esse definiscono le caratteristiche specifiche del modello industriale per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione

5. Una copia dei disegni (eventuali) utili alla comprensione della descrizione stessa

6. Attestazione del pagamento dei Diritti di segreteria:

Per il rilascio di copia semplice del verbale di deposito € 40,00
Per il rilascio di copia del verbale di deposito con
certificazione di autenticità
€ 43,00 + ulteriore
marca da bollo da € 16,00

Il pagamento deve essere effettuato attraverso il sistema PAGO PA disponibile al seguente link: Pagamento spontaneo  

Diritti di deposito 
Prima del deposito, non va effettuato alcun versamentoInfatti, al termine della presentazione della domanda effettuata presso la Camera di commercio, si riceverà una ricevuta ed il facsimile del modello F24 con importo da pagare e codici occorrenti per effettuare il versamento. Il richiedente dovrà inserire sull'F24 i dati anagrafici e provvedere al pagamento: la data di deposito della domanda decorrerà dalla data di effettivo pagamento
Gli importi delle tasse sono riepilogati nella seguente tabella:

DIRITTI DI DEPOSITO  
Per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in modalità elettronica € 50,00
Per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo € 120,00
DIRITTO DI MANTENIMENTO IN VITA OLTRE IL QUINTO ANNO  
Secondo quinquennio € 500,00
DIRITTO PER LICENZA OBBLIGATORIA SU BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA'  
Per la domanda € 250,00
Per la concessione € 1.000,00

Esenzioni
Non pagano i diritti di deposito e i diritti di trascrizione:
-  le università
-  le amministrazioni pubbliche che hanno fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca
-  le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

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Il deposito di tale documentazione può essere effettuato:

  • dal richiedente personalmente o da un delegato (per “delegato” si intende la persona fisica dipendente, ovvero legata da un rapporto di lavoro subordinato organico o inter-organico, con la persona fisica o giuridica richiedente la domanda ai sensi del comma 1, secondo periodo dell’art. 201 CPI). In tal caso, la domanda deve essere firmata dal delegato allegando atto di delega (su carta semplice con copia del documento di identità del delegante)
  • a mezzo di un rappresentante, scelto tra i consulenti in proprietà industriale (Mandatari) iscritti nell'apposito albo professionale o tra gli avvocati e procuratori legali iscritti nei rispettivi albi, munito di procura o lettera di incarico;
  • da altro soggetto munito di delega alla firma del verbale di presentazione (allegare il documento di identità in corso di validità del delegante), purchè provvisto del modulo firmato dal richiedente il brevetto.

Fac-simile di delega al deposito.

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Questionario sulla soddisfazione per il servizio informativo ottenuto
Grazie!



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Si ricorda, inoltre, la possibilità di effettuare l'invio telematico della domanda di brevetto per modello di utilità, corredata della documentazione necessaria: il deposito telematico ha gli stessi effetti del deposito delle domande in formato cartaceo.
Per ulteriori approfondimenti >>>

 

Data di pubblicazione: 26/11/2012 12:39
Data di aggiornamento: 27/10/2023 09:53