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La tutela della proprietà industriale

Con l'espressione proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.
Quindi, al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d’autore (che protegge le espressioni artistiche), del diritto dei marchi (che proteggono i simboli finalizzati a distinguere prodotti o servizi) e del diritto dei brevetti (che proteggono le nuove idee).

All’interno della proprietà intellettuale, si è soliti individuare, più precisamente, la proprietà industriale con riferimento al campo dei soli brevetti e marchi; resta, dunque, esclusa da tale ambito l’area del diritto d’autore.

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In particolare, il brevetto è uno strumento giuridico che conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’invenzione oggetto del brevetto, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di commercializzarlo, nonché di impedire a terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale, in particolare sono oggetto di brevetto:
· le invenzioni industriali;
· i modelli di utilità;
· le nuove varietà vegetali;
· le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione).

Possono, inoltre, essere registrati i disegni o modelli, rientranti insieme ai modelli di utilità, nella più ampia categoria di creazioni definite modelli industriali.

Il monopolio conferito dal brevetto ha efficacia limitatamente al territorio dello Stato in cui è stato richiesto, decorre dalla data di presentazione della domanda e dura un periodo limitato di tempo non prorogabile o rinnovabile alla scadenza (20 anni per le invenzioni industriali, 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni per modelli o disegni, 10 anni per i modelli di utilità).
Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi inerenti al brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso).
Per le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano 10 anni dalla prima delle seguenti date:
· la fine dell'anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento commerciale;
· la fine dell'anno civile in cui è stata presentata la domanda.

Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione/modello o ai suoi aventi causa.
Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’autore dell’invenzione è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se invece, pur essendoci rapporto di lavoro, l’attività inventiva non è l’oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto ad un equo premio; se l’invenzione è stata realizzata da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell’azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione sul brevetto.

Il codice della proprietà industriale prevede, all’art. 65, una disciplina speciale delle invenzioni delle Università e degli enti pubblici di ricerca che riprende il testo dell’art. 24-bis, l.inv., introdotto dalla legge n. 383/2001; il ricercatore che realizzi un’invenzione nell’ambito del rapporto d’impiego con un ente pubblico di ricerca o con un’università è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore.

Per ottenere un brevetto per invenzione o per modello di utilità è necessario che sussistano i requisiti di:

  • novità: l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica (inteso come tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della presentazione della domanda)
  • attività inventiva: l’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla “particolare efficacia o comodità di applicazione” e, nel caso di modello ornamentale, dallo “speciale ornamento”
  • applicazione industriale: l’invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale (ad esempio, un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale, oppure un’applicazione tecnica di un principio scientifico purché essa dia immediati risultati industriali).
  • liceità: l’invenzione non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume

Non sono considerate invenzioni brevettabili:

  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori (é quindi esclusa anche la brevettabilità del software, nei soli casi in cui, però, secondo quanto disposto dall’art. 45 c.3 c.p.i., il programma è fine a se stesso e non raggiunge un risultato tecnico ben preciso – per ulteriori approfondimenti sul punto vedi La tutela del software);
  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati;
  • le presentazioni di informazioni (ad esempio, il contenuto dei libri);
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;

È ammessa, invece, la brevettabilità dei prodotti chimici, farmaceutici o alimentari, dei procedimenti per la loro fabbricazione e dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti con tali procedimenti.

Il brevetto è nullo se:

· è privo dei requisiti richiesti (ad esempio, costituisce predivulgazione l'esposizione dell'invenzione in fiere o avvenimenti pubblici, salvo che si tratti di esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 e successive modificazioni);
· rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
· la descrizione non è sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla;
· l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
· il titolare non aveva diritto ad ottenerlo e l’inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dalla legge.
Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

Il brevetto decade se:
· non vengono corrisposte le tasse entro i termini;
· l’invenzione non viene attuata, o viene attuata in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data del suo deposito se questo termine scade successivamente al precedente.

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In caso di eventuale contraffazione dei propri diritti di proprietà industriale è possibile ricorrere a procedimenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie, così come è possibile proporre apposite azioni giudiziarie.
La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene a sezioni specializzate istituite ad hoc presso i Tribunali e le Corti d'Appello secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, co. 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

 

 

Data di pubblicazione: 23/11/2012 13:13
Data di aggiornamento: 12/12/2013 11:41

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